La Legge 3/2012 ha dei costi, inutile negarlo. Ma a quanto ammontano? In quali fasi della procedura di sovraindebitamento è necessario pagare? Quali sono le tempistiche del procedimento?
Se anche tu ti poni queste domande, questo articolo fa al caso. Entriamo subito nel vivo dell’argomento e cerchiamo di capire quanto costa la Legge 3/2012 recante le Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, conosciuta anche con il nome di Legge Salva Suicidi.
In questo articolo si parla di:
Procedure di sovraindebitamento
Per capire quali sono i costi della Legge 3/2012 dobbiamo per prima cosa sapere che le procedure per il sovraindebitamento previste dal legislatore sonoquattro:
- Procedura di sovraindebitamento del debitore professionale “non fallibile”, ma sfruttabile anche dal debitore non professionale/consumatore – art. 10 e ss – conosciuto come Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento
- Procedura rivolta al consumatore – art.12 bis e ss – ovvero il Piano del Consumatore
- Procedura di liquidazione del patrimonio del debitore – art.14 ter e ss – ovvero Liquidazione del Patrimonio
- Procedura di esdebitazione del debitore persona fisica incapiente – introdotta con l’art. 14 quaterdecies dalla Legge 18/12/2020 n. 176.
In generale, per avere un’idea di quanto costa la Legge 3 del 2012 è necessario tenere a mente che tutte le procedure di sovraindebitamento, con le dovute eccezioni, si compongono di diverse fasi comuni che hanno costi e tempi ben precisi.
Un caso a parte sono per l’appunto i debitori incapienti meritevoli che non possono offrire nulla ai creditori, né utilità presenti né future. Il beneficio dell’esdebitazione è a costo zero. Lo stesso compenso dell’OCC viene ridotto a metà. È opportuno sottolineare, inoltre, che le funzioni dell’Organismo di Composizione della Crisi non finiscono con il decreto di concessione dell’esdebitazioneda parte del Giudice, dal momento che è prevista una coda di 4 anni per verificare e accertare eventuali sopravvenienze ai sensi dei commi 1 e 2.
Bene, vediamo adesso quali sono, in generale, i costi della Legge 3 del 2012.
Nomina del Gestore
Per accedere a una procedura è indispensabile che venga nominato il Gestore della crisi da sovraindebitamento.
La nomina può essere richiesta seguendo due diverse modalità, ovvero:
- Tramite deposito dell’istanza presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente. È opportuno però considerare che questa modalità è di fatto un’ipotesi residuale, dal momento che se nel Tribunale competente è stato costituito un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è necessario rivolgersi a quest’ultimo.
- Direttamente all’OCC. In generale, l’Organismo ha una propria sede presso l’Ordine degli Avvocati o dei Commercialisti del luogo in cui risiede il debitore coinvolto nel procedimento.
Nel primo caso, i costi si limitano al pagamento di un contributo unificato pari a 98,00€ e ancora di una marca da bollo di 27,00€ per un totale di 125,00€. Nel secondo caso, invece, a nominare il Gestore è l’Organismo di Composizione della Crisi, con un costo che si aggira sui 200,00€ .
E le tempistiche? Si consideri che generalmente in questa fase le procedure sono piuttosto veloci, per quanto possano variare da Tribunale a Tribunale o da Organismo ad Organismo. In generale è possibile dire che per l’istanza di nomina e per la comunicazione del professionista sono necessari da un minimo di 7 a un massimo di 30 giorni (tranne casi eccezionali).
Organismo di Composizione della Crisi
Alla fase della nomina dell’OCC segue quella del confronto. Segue in pratica quella fase della procedura nella quale il debitore (o chi per lui, come ad esempio un avvocato):
- Illustra nel dettaglio all’Organismo di Composizione della Crisi la situazione debitoria e le ragioni del sovraindebitamento.
- Fornisce la documentazione completa e indispensabile per effettuare la ricostruzione della posizione patrimoniale, reddituale e debitoria personale.
E veniamo adesso ai relativi costi. In questa fase le variabili più importanti sono due:
- Quantità di documenti da trovare
- Interrogazione di banche dati.
Nel secondo caso, però, è opportuno fare un distinguo. Se la richiesta viene presentata dall’Organismo di Composizione della Crisi, quest’ultima viene inserita nel fascicolo relativo alla nomina dell’organismo e non è necessario sborsare altro denaro.
Se la richiesta invece deriva dal debitore tramite un Organismo abilitato, allora rientra all’interno dei procedimenti di volontaria giurisdizione, con cui il giudice viene a conoscenza del procedimento ancora in fase preliminare, e il costo è a parte.
I costi dell’OCC vengono stabiliti dal Decreto Ministeriale 202 del 2014. prassi vuole, comunque, che l’Organismo per la Composizione della Crisi stabilisca con il debitore il compenso dovuto all’inizio della procedura, calcolato su una percentuale alta dell’attivo (5%,6%,7%) e più bassa del passivo (circa lo 0,50%). A questo si deve aggiungere il 10-15% per le spese sostenute generali.
Le tabelle di riferimento sono comunque contenute nell’art. 1 del Decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 che riguarda il Regolamento concernente l’adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo.
E le tempistiche? In questa fase sono relative e strettamente connesse, oltre che alla complessità del procedimento, alla solerzia delle parti in causa riguardo a:
- Recupero della documentazione necessaria da parte del debitore
- Verifica da parte dell’OCC
- Preparazione della relativa attestazione e della relazione
- Preparazione da parte dell’avvocato del debitore del piano di rientro del debito, controllo dei documenti, intermediazione.
Come si può capire, questa fase può richiedere tempi diversi che possono andare dai 2/3 mesi fino ai 6/7 mesi.
Compenso dell’avvocato
E concludiamo parlando del compenso per l’avvocato. Quest’ultimo viene stabilito tenendo in considerazione quanto previsto dal Decreto n. 55 del 10 marzo 2014 relativo al Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
In base a quanto prescritto dall’art 19:
Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza, del pregio dell’attività prestata, dell’importanza dell’opera, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate.
Tenendo in considerazione il valore dell’affare, l’art 21 stabilisce inoltre che:
Per l’assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all’entità del passivo del cliente debitore.
Anche in questo caso, come avviene per il Gestore, è opportuno concordare con l’avvocato prima, e per iscritto, i costi relativi all’assistenza ricevuta.