Il piano del consumatore è un piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dalla nota Legge 3 Del 2012, grazie al quale i soggetti sovraindebitati, che versano cioè in difficoltà economiche tali da non poter adempiere alle proprie obbligazioni, possono pagare e rinegoziare il proprio debito, con lo scopo preciso di ottenere la cosiddetta esdebitazione: la liberazione di tutti i debiti residui non soddisfatti.
A chi si rivolge il piano del consumatore? Oltre la Legge 3/2012, qual è la normativa di riferimento? Come funziona la procedura? Quali sono i requisiti per accedervi? A chi deve rivolgersi il consumatore per ottenere il risultato sperato?
Le domande sono tante e tutte giuste. Per avere le risposte che cerchi, continua a leggere il nostro articolo dedicato al piano del consumatore, uno degli strumenti più importanti messi a disposizione dalla Legge 3/2012 per i consumatori sovraindebitati.
In questo articolo si parla di:
Normativa vigente
Il piano del consumatore è uno strumento giuridico, disciplinato dalla Legge n.3 del 27 gennaio 2012 (conosciuta anche con il nome di Legge Salva Suicidi), il cui testo è stato modificato dalla Legge 18 dicembre 2020, n.176 (Legge di conversione del C.d. Decreto Ristori), che viene così definito:
La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
Obiettivo specifico delle modifiche introdotte è quello di rendere più facile l’accesso alle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, anticipando l’applicazione delle disposizioni del nuovo Codice della Crisi d’Impresa, in vigore dal 2022.
Tra le novità introdotte dalla Legge 176/2020 spicca la definizione di “consumatore”, così inteso:
La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III (s.n.c.) IV (s.a.s.) e VI (s.a.p.a.) del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.
Di fatto, il legislatore assimila alla figura del consumatore anche:
- Socio di una società di persone
- Imprenditori sottosoglia
- Imprenditore agricolo (ex. 2135 c.c.)
- Socio illimitatamente responsabile
- Professionisti
- Enti del terzo settore
- Start-up innovative
- Soggetti non fallibili che non rientrano nelle disposizioni previste dalla Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) e a condizione che abbia contratto debiti estranei a quelli sociali.
Novità della Legge 176/2020
Ma vediamo altre interessanti novità introdotte dalla Legge 176/2020.
Se il debito in questione dev’essere stato, pertanto, contratto al di fuori dell’attività d’impresa e soprattutto per motivi non connessi alla volontà del debitore (perdita del lavoro, crisi familiari, infortuni, malattie ecc.), l’art. 7 (comma 2 d-ter), relativo ai Presupposti di ammissibilità, specifica che non possono accedere al piano del consumatore coloro che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Interessante ancora l’aggiunzione dell’art. 7-bis relativo alle Procedure familiari che, in relazione al sovraindebitamento dei nuclei familiari, stabilisce che:
I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla Legge 20 maggio 2016, n.76.
Accesso al piano del consumatore
Per accedere al piano del consumatore, il debitore deve dimostrare che la propria situazione non dipende da una scorretta gestione delle proprie risorse economiche, ovvero da un ricorso al credito colposo e sproporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Il già citato art. 7 esclude dal beneficio il debitore che:
- È soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo.
- Ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo.
- È stato dichiarato decaduto da un precedente piano del consumatore.
- Ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
Tra i doveri del debitore, inoltre, rientrano:
- Comportamento in buona fede
- Illustrazione veritiera e trasparente della propria situazione
- Gestione oculata del patrimonio durante l’intera procedura, al fine di salvaguarddare gli interessi dei creditori.
A chi deve rivolgersi il consumatore?
A chi deve rivolgersi il consumatore per la presentazione del piano del consumatore?
Per presentare la proposta di accordo, il consumatore deve rivolgersi agli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.) competenti per territorio e farsi coadiuvare da professionisti abilitati e specializzati, quali ad esempio: commercialisti, avvocati e notai.
Per approfondire l’argomento ti consigliamo di leggere, il nostro articolo dedicato all’argomento:
Legge 2 del 2012: A chi rivolgersi
Contenuto del piano
Ma come funziona all’atto pratico il piano del consumatore? Iniziamo con il parlare del contenuto e facciamolo analizzando l’art.8 della Legge 3/2012 dedicato al Contenuto dell’accordo o del piano del consumatore. In base a quanto previsto dalla norma:
La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno.
La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
Come indica la norma, all’interno della proposta vanno indicati, se presenti, eventuali limitazioni:
- All’accesso al mercato del credito al consumo
- All’uso di strumenti di pagamento elettronico
- Alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
Ancora. Se i beni e il reddito del consumatore non sono sufficienti a garantire la messa in opera del piano, quest’ultimo deve essere sottoscritto da uno o più persone che ne possano assicurare la fattibilità.
Infine, fino a 12 mesi dall’omologazione, il piano del consumatore prevede la possibilità di moratoria per saldare i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.
Deposito della proposta
La richiesta di accordo dev’essere depositata presso il Tribunale in cui il debitore risiede. Al contempo, o comunque entro 3 giorni, la richiesta dev’essere presentata, per mezzo dell’O.C.C. competente, anche all’Agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, insieme alla posizione fiscale del proponente e alle eventuali pendenze.
Oltre la proposta, è necessario che venga depositato anche l’elenco completo dei creditori, con l’indicazione:
- Somme dovute
- Beni del debitore
- Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
- Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
- Attestazione sulla fattibilità del piano
- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare accompagnato dallo stato di famiglia.
Oltre alla proposta va infine allegata una relazione rilasciata dall’O.C.C. indicante ad esempio le cause dell’indebitamento e il motivo per cui il debitore non può pagare le obbligazioni assunte.
Procedimento di omologazione
Verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, si procede con l’omologazione (approvazione) del piano da parte del giudice competente che fissa un’udienza e dispone, almeno trenta giorni prima, che l’O.C.C comunichi la proposta ai creditori che possono, a loro volta, presentare le proprie osservazioni.
Con lo stesso decreto, il giudice sospende eventuali procedimenti di esecuzione forzata, qualora questi ultimi possano pregiudicare l’esecuzione del piano. Concluse le verifiche sul piano del consumatore, il giudice procede con l’omologazione che, come suggerisce la legge: deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.
Interessante notare che se il piano viene contestato dai creditori o da qualunque altro soggetto interessato, il giudice lo omologa comunque nel caso in cui ritenga che il debito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. D’altro canto, però, il debitore è chiamato a rispettare le scadenze pattuite nel piano, pena decadenza dello stesso nel caso di mancato pagamento.
Sembra comunque che il piano del consumatore non abbia un carattere negoziale, dal momento che per essere omologato non è necessario che vi sia il consenso della maggioranza dei creditori.
Effetti dell’omologazione
Dopo l’omologazione del piano, i creditori che abbiano una causa o un titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive né azioni cautelari. Inoltre, i creditori non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
Rimangono impregiudicati, invece, i diritti dei creditori dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.
Che cosa avviene alla fine del pagamento stabilito dal piano del consumatore? Estinto il piano, il debitore è di fatto libero.