Assicurazione sulla vita: cosa c’è da sapere sul beneficiario

Francesco Sarti
Esperto finanza e risparmio
beneficiario polizza vita

Chi può essere scelto quale beneficiario di una polizza sulla vita? Esistono dei vincoli particolari oppure il contraente può decidere liberamente chi tutelare a livello economico?

Dopo aver valutato se e quando conviene una polizza vita, è necessario capire se il soggetto a cui si desidera lasciare il denaro può essere scelto come beneficiario della polizza o se esistono particolari limitazioni. In questa breve guida ti spieghiamo tutto quello che ti serve sapere per essere certo che il capitale della polizza vada alla persona o all’ente di tua scelta.

Chi può essere beneficiario dell’assicurazione sulla vita

Il beneficiario è il soggetto che beneficia dell’assicurazione, ossia quella persona o quell’ente che, al verificarsi del caso assicurato, entra in possesso della somma stabilita tramite un unico versamento o una rendita periodica.

Il contraente può scegliere in totale libertà il beneficiario della polizza assicurativa da lui sottoscritta. Non esiste alcun obbligo che impone di indicare un erede o un parente. Per questo, potrà beneficiare della polizza vita anche il convivente, un amico, un conoscente e, in generale, chiunque si desideri, per qualsiasi motivo, tutelare economicamente. Non solo. Il beneficiario non deve essere necessariamente una persona fisica, ma può essere anche un ente o un soggetto giuridico. In più è possibile indicare quale beneficiario anche una persona non ancora nata.

Eredi legittimi: possono rivendicare una quota dell’assicurazione?

Come detto, il beneficiario può anche non rientrare in alcun modo nell’asse ereditario del contraente o dell’assicurato. Per questo motivo, e considerando il fatto che l’assicurazione sulla vita è un contratto che non rientra nella successione legittima dell’assicurato, gli eredi legittimi non possono, in linea generale, rivendicare diritti sulla somma assicurata.

Esiste però un’eccezione, derivante dal fatto che la polizza non può andare a ledere la quota di legittima spettante agli eredi. Nel caso in cui ciò si verifichi, questi potranno appoggiarsi sulle normative relative alla riduzione e alla collazione delle donazioni.

Il beneficiario può essere cambiato

Anche se il beneficiario deve essere designato durante la stipula dell’assicurazione sulla vita, il contraente ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento. Per farlo deve semplicemente comunicare la sua decisione alla Compagnia Assicurativa, in genere in forma scritta, indicando, oltre al nome e ai dati del nuovo beneficiario, anche il numero della polizza. In alternativa, il contraente può designare un nuovo beneficiario della polizza nel proprio testamento.

Come si legge nell’articolo 1921 del Codice Civile, il beneficiario non può essere modificato in caso di:

  • morte del soggetto che ha sottoscritto la polizza;
  • decesso dell’assicurato e accettazione, da parte della persona scelta, del beneficio.

Laddove, per qualsiasi motivo, il soggetto che dovrebbe beneficiare della polizza non fosse stato scelto, il capitale verrebbe spartito tra gli eredi legittimi.

Cosa succede se il beneficiario muore prima dell’assicurato

Può capitare che la persona designata quale beneficiaria di una polizza sulla vita muoia prima del verificarsi dell’evento assicurato. In questo caso, se il contraente non stabilisce diversamente, il diritto passa agli eredi del beneficiario, i quali otterranno la quota ereditaria a loro spettante.

Questo avviene anche quando i beneficiari sono gli eredi legittimi. Se il decesso di uno degli eredi avviene prima di quello dell’assicurato, la prestazione assicurativa a lui spettante non viene spartita tra gli altri eredi dell’assicurato, ma tra gli eredi del premorto.