Assicurazione per la cessione del quinto

Luana Galanti
Esperta di assicurazioni

L’assicurazione per la cessione del quinto è espressamente prevista dal DPR 180/1950 che regola questa particolare forma di finanziamento. Vediamo che tipo di rischio copre la polizza, quando e in che modo la copertura assicurativa interviene e a cosa fare attenzione al momento della firma del contratto.

assicurazione per la cessione del quinto

Cosa copre l’assicurazione per la cessione del quinto

I prestiti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione sono disciplinati dal DPR 180/1950. Uno degli elementi che distingue questa categoria di finanziamenti dagli altri tipi di prestito personale è la presenza di una polizza assicurativa obbligatoria (art. 54).

La polizza interviene come forma di garanzia nel caso in cui il debitore non riesca più a rimborsare l’istituto di credito. In particolare, sono due le categorie di rischi coperte dalla polizza:

  • il rischio vita, che tutela le parti in caso di morte del debitore o in caso di grave invalidità che impedisce di continuare a lavorare;
  • il rischio impiego, che invece interviene quando il debitore perde il posto di lavoro, a causa del fallimento dell’azienda o in caso di licenziamento o di dimissioni.

Se a richiedere il prestito è un lavoratore dipendente la polizza coprirà entrambi i tipi di rischio, mentre se il richiedente è un pensionato soltanto il rischio vita sarà coperto dalla compagnia assicurativa.

Il costo della polizza dipende da una serie di valutazioni fatte dalla compagnia: vengono tenuti in considerazione, tra gli altri, l’età di chi chiede il prestito, la solidità del rapporto di lavoro e l’ammontare del fondo TFR accantonato.

A seconda degli accordi presi con la compagnia assicurativa e con l’istituto di credito, il versamento del premio della polizza può avvenire per intero al momento della firma del contratto (si parla in questo caso di polizza a premio unico), oppure può essere rateale.

In caso di estinzione anticipata del prestito il richiedente ha diritto al rimborso della quota del premio versata e non goduta.

Polizze con o senza diritto di surroga dell’assicurazione

Le compagnie assicurative possono proporre ai clienti polizze di due tipi:

  • le polizze “rischio credito”;
  • le polizze “perdite pecuniarie”.

In entrambi i casi il beneficiario dell’assicurazione è l’istituto di credito che ha concesso il finanziamento. Le due formule di assicurazione si distinguono invece per le modalità di pagamento e per le conseguenze che la polizza ha nei confronti del debitore. Per questi motivi è importante controllare prima della firma del contratto qual è il tipo di polizza proposto dalla compagnia.

Nel caso delle polizze di tipo “rischio credito” il costo dell’assicurazione è pagato formalmente dalla banca, che poi può inserire il costo dell’assicurazione tra le commissioni del prestito addebitate al cliente.

Se la polizza è di tipo “perdite pecuniarie”, nel caso in cui scatti la copertura assicurativa, la compagnia coprirebbe il debito residuo alla banca ma manterrebbe il diritto di surroga nei confronti dell’assicurato. Questo significa che il debitore è tenuto a restituire alla compagnia il debito pagato alla banca. Di solito la surrogazione è prevista solo per i casi di perdita del lavoro e non in caso di morte di chi ha chiesto il finanziamento.

Nella formula di assicurazione di tipo “perdite pecuniarie”, invece, la compagnia non ha il diritto di surroga dell’assicurazione sulla cessione del credito. Se scatta la copertura assicurativa il debitore è liberato dall’obbligo di pagamento del debito residuo, qualsiasi sia la causa che ha portato all’interruzione del contratto.

Un altro aspetto della polizza da considerare prima della firma del contratto riguarda le possibili esclusioni di garanzia. In questa sezione del contratto di assicurazione per la cessione del quinto la compagnia elenca tutti i casi in cui la copertura assicurativa non opera. Se si verificasse una di queste situazioni il debitore rimarrebbe obbligato a rimborsare la banca o la finanziaria che ha concesso il finanziamento, anche nel caso in cui abbia perso il lavoro.

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