La cessione del quinto – come ben saprai – è una forma di prestito personale che può essere destinata ad un dipendente oppure ad un pensionato. Nel caso di un lavoratore dipendente, il finanziamento verrà restituito tramite una determinata cifra e direttamente dalla busta paga.
Ma esistono dei casi in cui potrebbero sorgere degli imprevisti più o meno gravi. Ipotizzando che il lavoratore venga messo in cassa integrazione, la rata della cessione del quinto dello stipendio potrebbe subire delle variazioni al sussistere di determinate condizioni.
In questo articolo si parla di:
Cassa integrazione con la cessione del quinto: è prevista la sospensione?
La cassa integrazione è una situazione in cui potrebbero trovarsi – indistintamente – tutti i lavoratori italiani, che durante un periodo di stop forzato dal loro impiego quotidiano, gli verrà corrisposta una indennità da parte dell’INPGI o dall’INPS stessa.
È chiaro che ci si domanda cosa succede nel caso in cui si avesse una cessione del quinto in corso, e durante tale periodo subentri la tanto temuta cassa integrazione. Prima di correre ai ripari e impanicarsi, va distinta la cassa integrazione “ordinaria” da quella “straordinaria”.
Le due tipologie di cassa integrazione, sussistono principalmente per la stessa causa (seppur con entità differente): per una riduzione dell’attività lavorativa.
Cassa integrazione ordinaria
Viene definita cassa integrazione ordinaria, in quanto in un determinato periodo nel ciclo di ogni impresa (al di là delle sue dimensioni), l’ente previdenziale INPS oppure l’INPGI, prevede che prima o poi ci possa essere un brusco calo della mole di lavoro.
Questo implica la cosiddetta “cassa integrazione ordinaria”, che prevede il pagamento sotto forma di ammortizzatore sociale, che viene destinato ai lavoratori che si trovano in un contesto di crisi aziendale.
Periodo che – viene definito ordinario – proprio perché è causato da eventi transitori e non imputabili ai lavoratori e né tanto meno all’imprenditore, dunque li definiamo come situazioni di disagio temporaneo dei mercati.
Cassa integrazione straordinaria
La cassa integrazione straordinaria è una situazione molto più complessa, perché come si può intuire dal nome stesso – attribuito al termine straordinario – si fa riferimento ad una vicenda piuttosto grave, tanto da mettere a repentaglio la durata lavorativa del lavoratore, con conseguente licenziamento.
Anche in questo caso, è possibile ottenere – seppur in modo molto più complesso – la sospensione della cessione del quinto in corso. Non si tratta però di una procedura semplice e scontata, proprio per via della gravità della questione.
I dipendenti che sanno il rischio di licenziamento, potranno percepire la cassa integrazione straordinaria fino ad un massimo di due anni, con la consapevolezza di dover cercare un altro impiego (e anche nel minor tempo possibile).
Cassa integrazione e cessione del quinto: le condizioni da rispettare
Dopo aver visto la differenza tra cassa integrazione ordinaria equella straordinaria, è giusto chiarire alcuni aspetti molto importanti. Nel momento in cui il lavoratore ha sottoscritto un contratto di cessione del quinto, e nel frattempo viene messo in cassa integrazione, potrebbe richiedere la sospensione delle rate del prestito in corso.
Sostanzialmente, per assicurarsi che la rata della cessione del quinto dello stipendio possa essere rinegoziata o sospesa, occorre valutare di quanto sarà ridotto il salario della cassa integrazione.
La sospensione della rata è prevista nel momento in cui lo stipendio si riduce per una percentuale netta di circa il 30% rispetto allo stipendio originario. Nel caso in cui la riduzione fosse oltre il 30%, si potrà richiedere la sospensione delle rate.
Una delle possibili soluzioni per sopperire a questa problematica (cassa integrazione durante la cessione del quinto in corso), è quella di far subentrare l’assicurazione (obbligatoria al momento della sottoscrizione del finanziamento personale).
La polizza potrebbe assicurare una copertura soltanto per i primi mesi, e dunque poter colmare il gap tra il tuo mancato stipendio e il debito nei confronti dell’ente creditizio, per qualche rata (non nella sua interezza del finanziamento personale che ti è stato concesso).
A proposito dell’assicurazione, nel momento in cui si stipula obbligatoriamente tale clausola, sappi che la polizza può essere di due tipi: rischio perdita del lavoro (ed è il caso che interessa a noi), e il rischio di vita.
Assicurati di essere a conoscenza delle rate coperte dalla polizza, cosicché tu possa attuare un piano finanziario alternativo (il cosiddetto piano B), e non ritrovarti nei guai a causa di un possibile sovraindebitamento.
Ogni comunicazione con la banca, sappi che dovrà prevede una nota scritta (sempre meglio inviare una email piuttosto che far richieste al telefono). In questo modo, potrai avere una prova scritta in qualsiasi modo dovesse servire.
Ultimo dato ma non per importanza, nel momento in cui vieni messo in cassa integrazione, una clausola obbligatoria è quella di dover indicare (in fase di richiesta del blocco o sospensione delle rate), l’inserimento delle ore effettive o del periodo di assenza dal lavoro imposta dal datore di lavoro dell’azienda in crisi.
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