Rimborso della cessione del quinto

Luana Galanti
Esperta di assicurazioni

Il rimborso della cessione del quinto è possibile ogni volta che si estingue in anticipo il finanziamento. Questo vuol dire che si può presentare la richiesta di rimborso per alcuni dei costi sostenuti sia quando si estingue il prestito rimborsando per intero il debito residuo, sia quando si procede al rinnovo del prestito. Ecco quali sono i costi rimborsabili e come fare la richiesta.

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Quali sono i costi rimborsabili

Al momento della firma del contratto di finanziamento per la concessione di un prestito da rimborsare con trattenute del quinto sullo stipendio o sulla pensione bisogna considerare che l’operazione prevede il pagamento di diversi costi. Oltre al tasso di interesse, ci sono i costi di istruttoria, le commissioni di intermediazione e i costi legati alla polizza assicurativa.

Se si estingue anticipatamente il finanziamento, anche nel caso in cui si chiede un rinnovo, si ha diritto al rimborso di una quota delle spese pagate fino a quel momento. L’articolo di riferimento è il 125 sexies del Testo Unico Bancario.

Per capire quali sono i costi rimborsabili, è utile distinguerli in due categorie:

  • i costi up-front, legati a operazioni preliminari alla firma del contratto (come ad esempio consulenze o perizie);
  • i costi recurring, relativi ad aspetti che variano in base alla durata del finanziamento (i costi dell’assicurazione e le spese amministrative, per esempio).

I soli costi per i quali si può chiedere un rimborso parziale sono quelli che rientrano nella seconda categoria. La quota che può essere rimborsata è pari alla percentuale del costo pagata anticipatamente e non goduta.

Il rimborso delle commissioni sulla cessione del quinto

Una prima voce di costo che può essere rimborsata è quella legata alle commissioni applicate al contratto di finanziamento. Le commissioni vengono generalmente distinte tra:

  • commissioni finanziarie, quei costi richiesti per la gestione della pratica (i costi di incasso della rata, le spese di istruttoria, ecc.);
  • commissioni di intermediazione, che rappresentano la retribuzione dell’istituto finanziario.

Questi costi sono rimborsabili in proporzione al periodo di tempo che residua al momento dell’estinzione anticipata.

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Il rimborso dell’assicurazione sulla cessione del quinto

Anche la polizza assicurativa rischio vita e rischio impiego rientra tra i costi rimborsabili. Se il costo della polizza è stato anticipato al momento della firma del contratto, si ha diritto al rimborso della quota non goduta per il periodo che va dal momento dell’estinzione anticipata fino a quello della scadenza indicata originariamente nel contratto.

Può capitare che l’istituto di credito si rifiuti di rimborsare la quota della polizza versata e non goduta, sostenendo che a occuparsi del rimborso debba essere la compagnia assicurativa. Le sentenze emesse da diversi giudici di pace hanno però chiarito che è sempre l’istituto di credito che deve rimborsare il cliente, per poi eventualmente rivalersi sulla compagnia.

Come fare il calcolo del rimborso sulla cessione del quinto

Per chiedere il rimborso della cessione del quinto è necessario presentare all’intermediario finanziario un atto di reclamo, vale a dire un modulo che contiene gli estremi del contratto di finanziamento estinto, il conteggio della cifra da rimborsare e le modalità e di tempi per l’accredito della somma dovuta dalla banca.

Per calcolare la cifra che può essere rimborsata è necessario avere a disposizione il contratto di finanziamento originario e il conteggio estintivo fatto dalla banca al momento dell’estinzione anticipata o del rinnovo della cessione del quinto.

il rimborso va chiesto in proporzione al periodo di tempo non goduto. Se, ad esempio, per un contratto di finanziamento della durata di 10 anni le spese complessive ammontavano a 5.000 euro e il finanziamento è stato estinto dopo 7 anni, si può chiedere il rimborso del 30% delle spese versate anticipatamente.

L’atto di reclamo va inviato alla banca tramite posta raccomandata A/R o tramite PEC, entro 10 anni dalla data in cui si è conclusa l’estinzione anticipata della cessione del quinto. Nel caso in cui l’istituto di credito rifiuti la richiesta, si può presentare ricorso presso l’Arbitro Bancario Finanziario.

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