Assicurazione Colpa grave: Unipol rinnova la convenzione gratuita per gli iscritti FP CGIL

Francesco Sarti
Esperto finanza e risparmio

Sono arrivate buone notizie per i professionisti e gli operatori sanitari: è stata rinnovata la polizza collettiva “Colpa grave sanitaria e patrimoniale” di Unipol dedicata agli iscritti FP CGIL.

La convenzione gratuita UnipolSai dedicata alle iscritte e agli iscritti alla FP CGIL dei settori pubblici si va a sostituire a quella Lloyd’s appena scaduta.

Ricordiamo inoltre che Unipol propone anche altre tipologie di polizze convenzionate: polizze moto, casa, infortuni, vita e auto (quest’ultima anche a rate)

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la polizza Colpa Grave.

Assicurazione Unipol per FP CGIL

Il danno da colpa grave si causa quando nell’esercizio delle proprie funzioni, un lavoratore causa un danno a una persona o a un ente.

Le cause di questo danno possono essere:

  • Negligenza;
  • Disattenzione;
  • Imperizia.

Il lavoratore si ritrova così obbligato a risarcire il danno con le proprie disponibilità, a meno che non ha sottoscritto una polizza che copre da questi rischi. La polizza assicurativa Colpa Grave, tuttavia, offre una tutela fino a un massimo di 250.000 euro l’anno per operatori sanitari e assistenziali oltre che per chi esercita professioni sanitarie.

Conforme ai requisiti richiesti dalla Legge Gelli, l’assicurazione è dedicata agli operatori sanitari che rientrano tra le professioni sanitarie.

Per le professioni sanitarie, la polizza è valida anche nei 10 anni successivi in caso di:

  • Cessazione attività;
  • Pensionamento;
  • Morte.

Invece, per gli operatori sanitari e assistenziali la polizza è valida per i 2 anni successivi.

A chi si rivolge l’assicurazione

L’assicurazione per Colpa grave è dedicata a tutti quei professionisti e lavoratori sanitari che lavorano in:

  • aziende sanitarie private,
  • società,
  • cooperative,
  • associazioni,
  • fondazioni,
  • consorzi ed enti.

Nel dettaglio, le figure professionali che possono richiedere la polizza sono le seguenti:

  • Caposala e Coordinatori sanitari;
  • Infermiere generico e infermiere psichiatrico;
  • Massaggiatore con varie denominazioni e Massofisioterapista;
  • Odontotecnico;
  • Ottico;
  • Professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e tecniche della prevenzione;
  • Puericultrice;
  • Ricercatore IRCCS o IZS o Aziende sanitarie, appartenente a professioni sanitarie;
  • Ausiliario sociosanitario;
  • Autista ambulanza o autista soccorritore;
  • Operatore sociosanitario;
  • OTA-OSA-ADEST-ASA- Operatore assistenza domiciliare;
  • Personale dell’assistenza sociale;
  • Personale educativo e socioeducativo (educatori non sanitari e animatori, con varie denominazioni locali) dei servizi sanitari e sociosanitari.

Cosa copre l’assicurazione

L’assicurazione di UnipolSai riservata agli iscritti alla Funzione Pubblica CGIL copre da:

  • Azione di rivalsa esperita dall’Ente/Azienda di appartenenza nel momento in cui l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. Sono comprese anche le eventuali somme stabilite dalla sentenza della Corte dei Conti a titolo di danno all’immagine dell’Ente e della Pubblica Amministrazione in genere;
  • Azione di surrogazione se l’assicurato viene dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti.

Condizioni per la sottoscrizione

Per la sottoscrizione dell’assicurazione Colpa Grave non è prevista alcuna franchigia e nessun limite aggregato.

La durata è di un anno e non è soggetto a tacita proroga. La convenzione Unipol per la copertura degli iscritti della Funzione Pubblica CGIL è stata rinnovata fino al 2023.

Infine, la garanzia opera per gli atti ricevuti dall’assicurato per la prima volta successivamente alla data di adesione alla polizza e relativi a fatti non anteriori al periodo di retroattività previsto, con esclusione dei fatti noti.

L’assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di validità della polizza, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere entro i 10 anni precedenti. Inoltre, in caso di scioglimento del rapporto assicurativo per cessazione dell’attività assicurata, l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell’attività.

L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento per danni causati da comportamenti colposi avvenuti per conto dell’Azienda Sanitaria Privata nei seguenti territori:

  • Unione Europea;
  • Stato Città del Vaticano;
  • Repubblica di San Marino;
  • Svizzera.